di Giacomo Fuscaldo
Il tema degli incontri tra il minore e il genitore autore di comportamenti violenti rappresenta uno dei nodi più delicati del diritto di famiglia contemporaneo.
La giurisprudenza è spesso chiamata a bilanciare due esigenze fondamentali: da un lato il principio della bigenitorialità , che riconosce al minore il diritto di mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori; dall’altro la necessità di garantire la sicurezza e il benessere psicofisico del minore , specialmente quando uno dei genitori sia stato responsabile di comportamenti violenti.
L ’ordinanza della Corte di cassazione, sez. I civile, 14 febbraio 2026, n. 3290, si inserisce in questo dibattito affrontando il tema degli incontri protetti tra una minore e il padre ritenuto responsabile di condotte violente nei confronti della madre. La decisione offre importanti chiarimenti sui criteri che il giudice deve seguire nel modulare il diritto di visita quando emergono situazioni di violenza domestica.La vicenda trae origine da un procedimento relativo all’affidamento e alla regolamentazione dei rapporti tra una minore e il padre. Nel corso del giudizio erano emersi episodi di violenza domestica perpetrati dall’uomo nei confronti della madre, circostanza che aveva portato il giudice di merito a escludere incontri liberi tra padre e figlia.Il tribunale aveva quindi disposto che gli incontri avvenissero in modalità protetta , alla presenza di operatori dei servizi sociali, con l’obiettivo di consentire alla minore di mantenere un rapporto con il padre senza esporla a situazioni di rischio o di pressione psicologica.Il padre proponeva ricorso sostenendo che tale limitazione fosse eccessiva e lesiva del principio di bigenitorialità, invocando una maggiore ampiezza del diritto di visita.La questione sottoposta alla Corte riguardava la legittimità della decisione del giudice di merito che, pur riconoscendo il diritto del padre a mantenere rapporti con la figlia, aveva imposto la modalità degli incontri protetti a causa delle pregresse condotte violente.In particolare, la Corte era chiamata a chiarire se il principio di bigenitorialità imponga comunque rapporti diretti e liberi con entrambi i genitori, quale sia il ruolo dell’ interesse superiore del minore in presenza di episodi di violenza domestica, se gli incontri protetti possano rappresentare uno strumento equilibrato di tutela.Con l’ordinanza n. 3290 del 2026 la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del padre, confermando la legittimità della decisione dei giudici di merito.
La Corte ha ribadito che il principio di bigenitorialità non costituisce un diritto assoluto del genitore, ma deve essere sempre interpretato alla luce dell’ interesse preminente del minore . In presenza di situazioni di violenza domestica o di comportamenti potenzialmente pregiudizievoli, il giudice è legittimato ad adottare misure limitative o modulatrici dei rapporti genitoriali.Secondo la Corte, gli incontri protetti rappresentano uno strumento idoneo a consentire al minore di mantenere un contatto con il genitore non convivente,a prevenire eventuali condizionamenti o comportamenti dannosi, a favorire un graduale recupero del rapporto genitoriale in condizioni di sicurezza.La Corte ha inoltre sottolineato che il giudice di merito dispone di un ampio potere discrezionale nella regolamentazione delle modalità di visita, purché la decisione sia sorretta da un’adeguata motivazione e si fondi sulle risultanza istruttorie e sulle valutazioni degli operatori sociali.Uno dei passaggi più rilevanti della decisione riguarda il rapporto tra bigenitorialità e violenza domestica. La Corte evidenzia come il diritto del minore a mantenere rapporti con entrambi i genitori non possa tradursi in una situazione di esposizione a dinamiche violente o traumatiche.
Quando il genitore abbia manifestato comportamenti aggressivi o manipolatori, il giudice deve verificare attentamente se il rapporto con il minore possa svilupparsi in modo sano e non pregiudizievole. In tale prospettiva, gli incontri protetti costituiscono una soluzione intermedia tra due opposti estremi: la totale interruzione dei rapporti, la piena libertà difrequentazione.Questa modalità consente infatti di salvaguardare la relazione genitoriale, ma entro un contesto controllato e supervisionato.La decisione valorizza anche il ruolo dei servizi sociali e degli operatori specializzati , chiamati a monitorare gli incontri e a riferire al giudice sull’andamento della relazione tra genitore e minore.Tali figure svolgono una funzione essenziale, sia nel garantire la sicurezza della minore durante gli incontri, sia nel valutare se vi siano le condizioni per una eventuale evoluzione del regime di visita verso forme meno restrittive.L ’ordinanza in commento conferma l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il principio di bigenitorialità non può essere applicata in modo automatico o astratto. Esso deve sempre essere bilanciato con l’esigenza primaria di tutela del minore, soprattutto nei contesti caratterizzati da violenza domestica.Gli incontri protetti emergono quindi come uno strumento di equilibrio tra ildiritto alla relazione con entrambi i genitori e la necessità di prevenire situazioni di rischio.
La decisione sottolinea inoltre l’importanza di una valutazione caso per caso, fondata su un’attenta analisi delle dinamiche familiari e sul contributo degli operatori sociali.In definitiva, la pronuncia ribadisce che il superiore interesse del minore costituisce il parametro guida nella regolamentazione dei rapporti familiari,anche quando ciò comporti limitazioni significative ai diritti dei genitori.

