di Giacomo Fuscaldo
Nel matrimonio, civile o religioso, i coniugi si impegnano a rispettarsi, sostenersi e condividere la vita insieme. L’art. 143 c.c. stabilisce che i coniugi hanno obblighi reciproci di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione, coabitazione ed educazione dei figli.
Tradire questi doveri come la fedeltà, l’assistenza morale e materiale, la coabitazione o la collaborazione significa rompere un patto di fiducia e di rispetto reciproco.

Questi doveri non sono solo morali, ma hanno natura giuridica, conferendo a ciascun coniuge un vero e proprio diritto soggettivo nei confronti dell’altro.
In sede di separazione giudiziale, ad esempio, un coniuge può richiedere l’addebito se l’infedeltà o altro comportamento contrario ai doveri coniugali è stato la causa diretta della crisi matrimoniale.
In caso di separazione, il coniuge addebitato perde il diritto all’assegno di mantenimento (eccetto eventuali alimenti), perde diritti successori, non perde la pensione di reversibilità, per giurisprudenza consolidata, ma potrebbero esserci riduzioni all’assegno.
A prescindere dalla separazione, poi, la violazione dei doveri coniugali può integrare un illecito civile extracontrattuale (art. 2043 c.c.) se vi è lesione di diritti costituzionalmente tutelati (dignità, salute, onore, reputazione ecc.) In particolare, la Cassazione ha confermato che l’infedeltà solo se accompagnata da modi umilianti o effetti psico-fisici gravi può giustificare il risarcimento per danno morale ai sensi dell’art. 2059 del codice civile.
Ad ogni modo è sempre necessaria una specifica prova del danno subito e del nesso causale tra violazione e danno; non basta la generica sofferenza.
Per ciò che invece concerne l’allontanamento dalla casa coniugale, quest’ultimo può integrare violazione della coabitazione, solo se l’allontamento è ingiustificato e se vi è un rifiuto al ritorno.

Per l’allontanamento ingiustificato dalla casa coniugale, è prevista per legge dal punto di vista civilistico, una sanzione specifica ai sensi dell’art. 146, 1° comma, del c.c..
Conclusivamente si può affermare che in Italia, la violazione dei doveri coniugali summenzionati può avere conseguenze civili rilevanti, come l’addebito della separazione o, nei casi più gravi, il risarcimento del danno morale, purché si dimostrino modalità gravemente lesive ed un collegamento causale diretto al danno.

Oltre agli strumenti civilistici, alcune condotte, giudicate gravi dal nostro ordinamento, possono sfociare anche in sanzioni penali, se configurano mancanza di assistenza familiare, violenza o maltrattamenti.
Per il coniuge leso è quindi fondamentale raccogliere, in modo lecito, prove concrete come testimonianze, documenti, referti medici, filmati o altri elementi che attestino sia la violazione sia il danno subito.


