L’adozione internazionale. Breve cenno.

di Giacomo Fuscaldo

L’adozione internazionale è regolata da una complessa disciplina giuridica che coinvolge norme nazionali, internazionali e convenzionali, il cui scopo principale è tutelare i diritti dei minori e garantire che l’adozione avvenga nel rispetto delle leggi dei paesi coinvolti.

In Italia, l’adozione internazionale è regolata principalmente dalla Legge n. 184/1983, modificata dalla Legge n. 149/2001 che disciplina l’adozione nazionale e internazionale.

Le norme in materia stabiliscono che l’adozione è consentita solo nell’interesse del minore, che deve essere dichiarato adottabile.

La normativa richiede, altresì, che  i coniugi siano  sposati da almeno 3 anni, oppure conviventi da 3 anni e sposati successivamente, senza separazioni in atto.

La Legge n. 476/1998 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione Aja del 1993 ed ha istituito la Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI), che sovrintende e coordina tutte le adozioni internazionali.

La Convenzione Aja del 29 maggio 1993 è il principale strumento internazionale sull’adozione internazionale.

Quest’ultima garantisce che le adozioni avvengano nel migliore interesse del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali.

Prevede inoltre, il coinvolgimento delle autorità centrali dei paesi contraenti per supervisionare l’intero processo e introduce il principio della sussidiarietà, nel senso che l’adozione internazionale è ammessa solo se non è possibile trovare una famiglia adottiva nel paese d’origine del minore.

La Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) è l’autorità centrale italiana designata dalla Convenzione de L’Aja, ed i suoi compiti sono quelli di permettere agli enti autorizzati di svolgere le pratiche di adozione internazionale, di coordinarne le procedure, di vigilare sul rispetto delle norme e di mantenere i rapporti con le autorità degli altri stati.

La  procedura di adozione internazionale in Italia necessita di una dichiarazione di idoneità dei  coniugi che  presentano domanda al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza, e sarà necessario l’affidamento dei coniugi ad un ente autorizzato, al fine di avviare la pratica in un paese estero.

La dichiarazione di idoneità avverrà previo ascolto dei coniugi da parte del Giudice del Tribunale dei  minori che valuterà, anche con l’ausilio di esperti, le condizioni economiche e psico-sociali dei coniugi.

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Solo successivamente ci sarà l’incontro con il minore e la decisione dell’autorità straniera, il rientro in Italia con il minore adottato, previa autorizzazione della CAI ed il riconoscimento dell’adozione da parte del Tribunale italiano.

I principi fondamentali che caratterizzano questo tipo di adozione sono il superiore interesse del minore (best interest of the child), la tutela dei diritti del bambino, la sussidiarietà dell’adozione internazionale, la cooperazione tra stati, la trasparenza e la legalità delle procedure.

L’adozione internazionale rappresenta una straordinaria opportunità di incontro tra culture, cuori e destini. È un percorso complesso, spesso lungo e carico di sfide burocratiche, emotive e relazionali, ma anche un atto di grande generosità e responsabilità. In un mondo sempre più globalizzato, garantire il diritto di ogni bambino a crescere in una famiglia stabile ed affettuosa deve rimanere una priorità. Tuttavia, è fondamentale che questo avvenga nel pieno rispetto dei diritti dei minori, della trasparenza delle procedure e della cooperazione tra Stati. Solo così l’adozione internazionale potrà continuare ad essere un ponte tra mondi diversi, costruito sull’amore, sulla legalità e sulla tutela del superiore interesse del bambino.