Abito da sposa difettato con vizio scoperto il giorno del matrimonio. Responsabilità dell’atelier. Cosa dice la legge.

Di Giacomo Fuscaldo

Nel nostro ordinamento giuridico, il caso dell’abito da sposa, o da cerimonia, difettato, con difetto scoperto il giorno del matrimonio, rientra nella garanzia per vizi della cosa venduta prevista dal Codice Civile.

Si applicano gli artt. 1490–1495 c.c.: il venditore, atelier, deve garantire che il bene sia privo di vizi, idoneo all’uso cui è destinato e conforme a quanto promesso.Un abito da sposa con un difetto (strappo, cuciture errate, macchie, zip rotta, misura sbagliata, ecc.) non è idoneo all’uso nel giorno per cui è stato acquistato.Il fatto che il vizio emerga solo il giorno stesso è molto rilevante. In questi casi, il difetto è considerato occulto, non visibile prima con l’ordinaria diligenza, e non si perde il diritto alla garanzia.

La legge prevede che il vizio debba essere denunciato entro 8 giorni dalla scoperta, non dalla consegna, salvo diversa pattuizione; quindi, anche il giorno del matrimonio o subito dopo va benissimo.

L’acquirente può scegliere tra la risoluzione del contratto, art. 1492 c.c., con restituzione dell’abito e rimborso totale del prezzo, perché l’abito risulta inutilizzabile nel momento essenziale e lo scopo del contratto è completamente fallito, oppure optare per la riduzione del prezzo (actio aestimatoria) proporzionata alla gravità del difetto, se l’abito è stato comunque indossato, anche “per forza”.Oltre alla risoluzione o alla riduzione del prezzo, l’acquirente può richiedere anche il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1494 c.c., se il venditore non prova di avere ignorato senza sua colpa i vizi della cosa venduta.Si può richiedere il risarcimento del danno, ad esempio, per il costo di riparazioni urgenti, per spese per un abito sostitutivo, per danno da perdita di chance (foto rovinate, cerimonia compromessa).In alcuni casi si può richiedere al giudice anche il danno non patrimoniale (stress, umiliazione), soprattutto se l’atelier era a conoscenza del difetto.

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L’atelier è particolarmente responsabile se ha realizzato su misura l’abito ed ha effettuato le ultime modifiche poco prima dell’evento, rassicurando il cliente sulla perfetta conformità dell’abito all’utilizzo richiesto.In questi casi, la giurisprudenza è spesso favorevole al cliente che ha subito il danno per responsabilità dell’atelier.

È necessaria la contestazione immediata scritta dell’acquirente tramite email o PEC diretta al venditore.Inoltre, è sempre assolutamente consigliabile conservare il contratto di acquisto dell’abito, le ricevute, i messaggi con l’atelier, nonché foto e video del difetto.