Ulteriore approfondimento sull’istituto dell’affido familiare

di Giacomo Fuscaldo

Ulteriore approfondimento sull’istituto dell’affido familiare: la normativa di riferimento, i vari tipi di affido familiare, la temporaneità dell’affido, il rientro del minore nella famiglia di origine.

Il tema dell’affido familiare è centrale nella tutela dei diritti dei minori e si basa su alcuni principi fondamentali, tra cui la temporaneità dell’affido e il rientro del minore nella famiglia d’origine, laddove possibile.

Di seguito una panoramica chiara e sintetica. I riferimenti normativi principali sono la legge n. 184/1983, modificata dalla legge n. 149/2001, il codice civile, in particolare negli artt.337-quater e 337- quinquies e la legge 173/2015, unitamente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Esistono diverse forme di affido, a seconda della situazione del minore e della famiglia: familiare, residenziale, consensuale e giudiziale. L’affido familiare può essere di tipo etero-familiare, quando il minore viene affidato ad una famiglia diversa da quella di origine, oppure, di tipo intra-familiare, quando il minore viene affidato a parenti come nonni, zii, fratelli maggiorenni, in grado di garantire cura e stabilità al minore.

L’affido familiare non è una misura permanente, ma temporanea, pensata per offrire cura, protezione e stabilità ad un minore in difficoltà, finché la sua famiglia d’origine non supera le problematiche che ne hanno causato l’allontanamento. I problemi della famiglia di origine possono essere di varie tipologie: di natura economica, psicologica, di tossicodipendenza, di maltrattamenti, ecc. Esiste inoltre, l’affido residenziale: in tal caso in mancanza di famiglie affidatarie idonee, il minore viene accolto in comunità educative o strutture autorizzate, sempre in via temporanea. Ed esistono, infine, ma non certo per ordine d’importanza, l’affido consensuale e l’affido giudiziale: nel primo caso i genitori sono d’accordo con la proposta dei servizi sociali sull’affido, nel secondo caso l’affido viene disposto dal tribunale per i minorenni, anche in assenza del consenso da parte dei genitori. La durata dell’affido riscontrabile anche in un precedente articolo dedicato al tema in questa rubrica, è in generale, al massimo di 24 mesi(2 anni), ma può essere prorogato in casi eccezionali, che vengono sempre valutati dal tribunale per i minorenni.

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Il fine primario dell’affido, è il reinserimento del minore nella propria famiglia una volta che questa ha riacquisito le capacità genitoriali necessarie. Durante l’affido i genitori naturali mantengono la responsabilità genitoriale, salvo diverse disposizioni da parte del tribunale per i minori. Inoltre in questo periodo, viene favorito il rapporto tra minore e famiglia d’origine attraverso incontri e comunicazioni sotto lo stretto controllo e monitoraggio costante dei servizi sociali che valutano periodicamente, se sussistano le condizioni per il rientro nella famiglia di origine. Nei prossimi articoli, sempre su questa rubrica, non si escludono, ancora, ulteriori approfondimenti su questa tematica di enorme interesse, non solo dal punto di vista giuridico ma anche dal punto di vista sociale.