di Giacomo Fuscaldo
Nel sistema italiano, disciplinato dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983 n. 184, l’adozione piena, oggi la forma ordinaria per i minori, produce un effetto molto chiaro: recide ogni rapporto giuridico con la famiglia d’origine .
Questo significa che il figlio adottato diventa, a tutti gli effetti, figlio legittimo dei genitori adottivi, acquista i diritti ereditari verso la famiglia adottiva, perde ogni diritto successorio nei confronti dei genitori biologici e dei parenti di sangue.
In altre parole, dal punto di vista giuridico, la famiglia adottiva sostituisce completamente quella biologica.
Diversa è la situazione dell’adozione cosiddetta “in casi particolari”, prevista dall’art. 44 della Legge 184/1983. Quando il minore orfano è adottato da parenti entro il 6° grado o da persone con rapporto stabile e duraturo, quando il minore viene adottato dal coniuge del genitore, quando viene adottato un minore con handicap, orfano di entrambi i genitori o in caso di impossibilità di
affidamento preadottivo che riguarda quella situazione di fatto in cui il minore, anche se in stato di abbandono, non riesce a trovare una famiglia per l’affido preadottivo.
In queste quattro ipotesi non si interrompono completamente i rapporti con la famiglia biologica, il minore conserva alcuni legami giuridici con i parenti d’origine.
In questi casi, il figlio adottato può mantenere diritti ereditari verso la famiglia biologica , perché il vincolo di parentela non viene del tutto eliminato.
In sintesi, con l’adozione piena non si ha nessun diritto ereditario verso la famiglia biologica, mentre con l’adozione in casi particolari i diritti verso la famiglia biologica possono permanere. .
Ogni situazione concreta, tuttavia, può presentare particolarità, quindi è sempre consigliabile una valutazione specifica del caso.
Conclusivamente si può affermare che l’adozione incide direttamente sui dritti ereditari. In base alla legge italiana, regolata dal codice civile, il figlio adottivo ha, nella maggior parte dei casi, gli stessi diritti di un figlio biologico nei confronti dei genitori adottivi.
Questo significa che partecipa alla scessione legittima e ha diritto alla quota di legittima, cioè a una parte dell’eredità che non può essergli tolta nemmeno con testamento.
In secondo luogo, è fondamentale conoscere le differenze tra le varie forme di adozione. Nell’adozione piena, oggi detta “adozione legittimante”, il minore interrompe ogni rapporto giuridico con la famiglia d’origine e acquista gli stessi diritti successori di un figlio nato nel matrimonio. Diverso invece, come già accennato, è il caso dell’adozione in casi particolari o dell’adozione di
maggiorenni, dove possono permanere rapporti giuridici con la famiglia biologica e quindi anche diritti successori verso di essa.
Sapere come funzionano queste regole permette di evitare conflitti familiari dopo la morte di un parente, di pianificare correttamente un testamento, di tutelare i diritti dei figli adottivi e degli altri eredi, di prevenire errori nella divisione dell’eredità.
Infine, la conoscenza delle norme favorisce una maggiore consapevolezza giuridica: l’adozione è una scelta che produce effetti permanenti non solo sul piano affettivo, ma anche su quello economico e patrimoniale. Comprendere le regole sulla successione significa quindi proteggere sia l’equilibrio familiare, sia la sicurezza giuridica di tutti i soggetti coinvolti.

