Disciplina giuridica riguardante la convivenza nelle coppie di fatto

di Giacomo Fuscaldo

Breve cenno.

La convivenza more uxorio, ossia la convivenza di fatto, è oggi disciplinata principalmente dalla legge n. 76/2016, la cosiddetta legge Cirinnà, che ha introdotto una disciplina giuridica specifica per le convivenze di fatto tra persone maggiorenni, anche dello stesso sesso che scelgono di non sposarsi.

Sebbene non sia un matrimonio, la convivenza more uxorio ha rilievo giuridico in diversi ambiti. Secondo la disciplina giuridica principale, sia normativa sia giurisprudenziale, si definisce convivenza di fatto quella tra due persone maggiorenni, non legate da vincoli di parentela, affinità o adozione, non unite da vincolo matrimoniale o unione civile che siano legate da vincoli affettivi di coppia, che coabitino stabilmente, che si prestino reciprocamente assistenza morale e materiale.

La convivenza more uxorio può essere registrata, dalle coppie interessate, presso l’anagrafe del Comune. Vige il diritto di assistenza reciproca in caso di malattia e ricovero e la possibilità di designazione del  rappresentante in ambito sanitario o per le decisioni in caso di incapacità.

In caso di morte del convivente titolare del contratto d’affitto, il partner convivente subentra nel contratto. Se l’abitazione è di proprietà del defunto convivente, il partner può continuare ad abitarvi per due anni o per il tempo pari alla convivenza, massimo cinque anni, prorogabile se vi sono figli minori o disabili.

Per quanto concerne il regime patrimoniale  vi è la possibilità di stipulare patti di convivenza attraverso atti redatti da un avvocato o da un notaio per disciplinare aspetti patrimoniali della convivenza (es. proprietà dei beni, modalità di contribuzione alle spese, ecc.).

Tali patti redatti in forma scritta, da un notaio o da un avvocato, possono essere sciolti liberamente da una o da entrambe le parti.

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Non esiste una comunione legale come nel matrimonio, salvo specifico accordo della coppia interessata.

Il convivente non è erede legittimo per legge e può ricevere solo tramite testamento fino al massimo consentito dalla quota disponibile.

La giurisprudenza ammette, per tali coppie, risarcimenti patrimoniali come ad esempio per morte ingiusta del partner, ma non i diritti successori.

I figli nati da tali convivenze hanno gli stessi diritti dei figli nati nel matrimonio, entrambi i genitori hanno responsabilità genitoriale e in caso di separazione valgono le stesse regole per ciò che concerne l’affidamento, il mantenimento ed i tempi di visita.

Anche prima della legge Cirinnà, la giurisprudenza riconosceva valore alla convivenza more uxorio in ambiti come il risarcimento del danno da fatto illecito, l’assegnazione della casa familiare al convivente con figli minori, la rilevanza nella determinazione dell’assegno divorzile se uno dei coniugi ha una nuova convivenza stabile.

Conoscere adeguatamente la normativa riguardante la convivenza delle coppie di fatto, aiuta a prevenire per queste ultime numerosi problemi legali. Senza una conoscenza adeguata della normativa in materia, queste coppie rischiano, come emerge anche dal presente articolo, di vedersi privati di diritti su decisioni sanitarie o patrimoniali del partner, di perdere beni o vantaggi economici in caso di rottura della convivenza, di non essere tutelati in caso di decesso del partner.