Strumento giuridico dell’affido familiare. Breve cenno

di Giacomo Fuscaldo

Ogni bambino ha diritto a crescere in un ambiente sicuro, affettuoso e stimolante. Purtroppo, non sempre la famiglia d’origine riesce a garantire queste situazioni idonee a causa di condizioni socio-economiche sfavorevoli.

In questi casi, l’affido familiare rappresenta una risposta concreta, temporanea e solidale, che mette al centro il benessere del minore.

L’affido familiare è regolato principalmente dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983, modificata dalla Legge n. 149 del 2001, che disciplina anche le adozioni.

Le due misure, affido e adozione, hanno finalità differenti ma possono intrecciarsi in alcune situazioni.

Sull’affidamento sono intervenute le leggi n. 173/2015 e n. 149/2022 che unitamente alla giurisprudenza della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) mettono al centro e in via assolutamente prioritaria l’interesse dei minori.

Pertanto, l’affido familiare è una misura di protezione che consente a un minore, temporaneamente allontanato dalla propria famiglia d’origine, di vivere in un altro nucleo familiare preferibilmente con figli minori, c.d. nucleo

affidatario, in grado di garantirgli cura, educazione e affetto, nonché le relazioni affettive delle quali il minore ha bisogno. Soltanto se non è possibile la permanenza presso il nucleo familiare originale o presso una famiglia o una

persona singola, il minore può essere affidato ad una comunità familiare.

Possono candidarsi all’affido sia famiglie con figli che senza, coppie sposate o conviventi, e anche persone singole. L’importante è avere:

a) una buona stabilità affettiva e relazionale;

b) disponibilità ad accogliere e accompagnare il bambino nel suo percorso;

c) capacità di collaborazione con i servizi sociali e la famiglia d’origine.

L’affido, sempre monitorato nel suo andamento dagli organi competenti, ha una durata temporanea, ma può essere prorogato. L’obiettivo è il rientro del minore nella sua famiglia d’origine, una volta superate le difficoltà presenti nel contesto di quest’ultima. Quando questo non è possibile, qualora le difficoltà presenti nella famiglia d’origine non possono essere superate per motivi che possono essere vari, si valutano soluzioni alternative, sempre nell’interesse del minore.

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L’affidamento è disposto dal locale servizio sociale con provvedimento reso esecutivo dal giudice tutelare, previo consenso genitorialmente congiunto, o del solo genitore che eserciti la responsabilità in via esclusiva, o del tutore,

sentito il minore che abbia compiuto i dodici anni di età o di età inferiore se capace di discernimento.

Se manca il consenso dei genitori o del tutore, la legge in materia stabilisce in caso di grave pregiudizio per il minore che il provvedimento possa essere assunto anche su ricorso del curatore speciale, se già nominato, o del pubblico ministero. Quest’ultimo, infatti, può agire segnalando al Tribunale per i minorenni situazioni che richiedono interventi a tutela del minore.

Il Tribunale per i minorenni può pronunziare la decadenza della responsabilità genitoriale per il genitore che trascuri o che rechi gravi pregiudizi per il figlio, nonché l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare.

L’affido può essere definito a rischio giuridico, quando il minore già dichiarato adottabile viene affidato ad una famiglia in attesa che la decisione di adottabilità diventi definitiva, nonché quando il rischio giuridico connesso alla

situazione familiare del minore non è stato ancora del tutto risolto.

A differenza dell’adozione, l’affido non recide i legami giuridici con la famiglia biologica, ma li integra e li sostiene nel tempo.