di Giacomo Fuscaldo
Nel diritto italiano il matrimonio non attribuisce a nessuno dei coniugi un diritto sul corpo dell’altro. Anche all’interno della relazione coniugale ogni persona conserva pienamente la propria libertà e autodeterminazione sessuale.
Per questo motivo la violenza sessuale può configurarsi anche tra marito e moglie.
La norma principale è l’articolo 609-bis del Codice penale, che punisce chiunque costringa qualcuno a compiere o subire atti sessuali mediante violenza, minaccia o abuso di autorità.
La legge non fa alcuna distinzione tra vittime sposate o non sposate: ciò che rileva è l’assenza di consenso.
Se uno dei coniugi impone un rapporto sessuale contro la volontà dell’altro, la condotta può integrare il reato di violenza sessuale.
In passato, la cultura giuridica e sociale tendeva a considerare il rapporto sessuale all’interno del matrimonio come un dovere coniugale.
Con l’evoluzione del diritto e con la riforma dei reati sessuali del 1996, questa impostazione è stata definitivamente superata.
I reati sessuali sono stati ricondotti tra i delitti contro la libertà personale, riconoscendo che la libertà sessuale è un diritto fondamentale della persona.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il matrimonio non costituisce una causa di giustificazione.
Il coniuge che costringe l’altro a un rapporto sessuale risponde penalmente allo stesso modo di qualsiasi altra persona che commetta il medesimo fatto.
Anzi, quando la violenza avviene in un contesto domestico o di convivenza, la situazione può essere aggravata dalla presenza di altre condotte come maltrattamenti in famiglia.
Dal punto di vista della tutela della vittima, l’ordinamento italiano prevede diversi strumenti: oltre alla denuncia penale, è possibile ottenere misure cautelari come l’allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento. Inoltre, esistono centri antiviolenza e servizi di supporto che offrono assistenza legale e psicologica.
In conclusione, nel diritto italiano il consenso rappresenta l’elemento centrale della libertà sessuale. Il vincolo matrimoniale non elimina né riduce questo principio: anche all’interno del matrimonio ogni rapporto deve essere libero e consensuale.
Quando ciò non avviene, la legge interviene per tutelare la dignità e l’integrità della persona.

