di Giacomo Fuscaldo
L’amore di coppia, sebbene sia un sentimento profondamente personale e soggettivo, ha assunto nel tempo anche una rilevanza giuridica. Il diritto, pur non potendo disciplinare i sentimenti in sé, regola molteplici aspetti delle relazioni affettive, specialmente quando queste si traducono in un vincolo giuridico, come nel caso del matrimonio o delle unioni civili.
Nel diritto, l’amore non è definito esplicitamente, ma viene riconosciuto come fondamento delle relazioni familiari. L’articolo 29 della Costituzione Italiana afferma che “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”, e questo riconoscimento si basa, nella prassi sociale e giurisprudenziale, sull’affetto, sulla solidarietà e sul rispetto reciproco tra i coniugi.
Con l’evoluzione sociale e culturale, anche il concetto di coppia è mutato. La legge ha progressivamente esteso tutela e riconoscimento giuridico non solo alle coppie sposate, ma anche a quelle conviventi e alle unioni tra persone dello stesso sesso, come sancito dalla Legge n. 76/2016 (nota come Legge Cirinnà).
Nel matrimonio, il diritto riconosce e tutela l’amore come base del rapporto tra i coniugi. L’articolo 143 del codice civile stabilisce i doveri reciproci di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione e coabitazione. Questi obblighi riflettono il legame affettivo che unisce la coppia e lo traducono in diritti e doveri giuridici.
La normativa ha riconosciuto anche le convivenze di fatto, tutelando i diritti delle coppie non sposate che condividono un progetto di vita. Sebbene non tutte le tutele siano identiche a quelle matrimoniali, il legislatore riconosce comunque il valore dell’affetto e della solidarietà nella coppia, soprattutto in materia di assistenza sanitaria, coabitazione e subentro nei contratti di locazione.

Anche quando l’amore si spezza, il diritto interviene per garantire che la fine del rapporto avvenga nel rispetto della dignità e dell’equilibrio tra le parti. La separazione e il divorzio, ad esempio, non puniscono la perdita del sentimento, ma mirano a regolare le conseguenze giuridiche della fine della convivenza, tutelando eventualmente i figli e gli ex coniugi economicamente più deboli.
Il diritto non può “imporre” l’amore, né definirne i contorni emotivi, ma può riconoscerne il valore sociale e proteggerne gli effetti concreti nella vita delle persone.
L’amore di coppia, quando diventa una relazione stabile e riconoscibile, assume una rilevanza giuridica che il legislatore tutela sotto il profilo dei diritti, dei doveri e della solidarietà.
In definitiva, il diritto può offrire strumenti di protezione e riconoscimento, ma non può, e forse non deve, tentare di definire l’amore.
Rimane alla coscienza individuale ed al senso etico delle persone il compito di coltivare relazioni fondate sul rispetto, la responsabilità e la libertà, principi che anche l’ordinamento giuridico, indirettamente, è chiamato a promuovere.


