di Stefania Gallo
Quando un personaggio di rilievo mediatico si trova al centro di una vicenda scandalistica, non è raro che cerchi di attivare ogni presidio giuridico disponibile al fine di contenere gli effetti reputazionali. Nel caso di Raoul Bova, la decisione di procedere al deposito di marchi corrispondenti a frasi tratte da messaggi vocali privati, successivamente diffusi dagli organi di stampa e divenuti oggetto di ampio commento pubblico, pone rilevanti interrogativi circa la sussistenza dei presupposti di validità e la reale portata della tutela conseguibile. Dalla banca dati dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi risulta che, in data 5 agosto 2025, siano stati depositati i marchi “Occhi spaccanti” e “Buongiorno essere speciale dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti”, designanti un’ampia gamma di classi merceologiche, tra cui le classi 3, 16, 18, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38 e 41.
Ai sensi del Codice della Proprietà Industriale, la registrazione di un marchio presuppone che il segno sia idoneo a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre. Espressioni eccessivamente lunghe, descrittive o legate a contesti effimeri, come un episodio di cronaca rosa, raramente soddisfano tale requisito. Nel caso di specie, le frasi oggetto di deposito non sembrano possedere, ab origine, alcuna connotazione distintiva né risultano legate a un uso commerciale pregresso; la loro notorietà appare piuttosto conseguenza della mera amplificazione mediatica, circostanza che, di per sé, non supplisce alla mancanza di originaria distintività.

Anche qualora la registrazione fosse concessa, la tutela che ne deriverebbe sarebbe circoscritta agli usi “in funzione di marchio”, ossia agli impieghi volti a contraddistinguere prodotti o servizi nelle classi protette. Rimane pertanto lecito l’uso delle medesime espressioni a fini giornalistici, critici o satirici, purché nei limiti stabiliti dall’ordinamento e dalla giurisprudenza. Ne consegue che la registrazione non potrebbe impedire la libera circolazione della frase nel dibattito pubblico o mediatico, ma soltanto vietarne lo sfruttamento commerciale non autorizzato.
La vicenda mette così in evidenza il rischio di un uso improprio dello strumento del marchio, la cui funzione tipica è quella di garantire un’identità commerciale e tutelare il consumatore, e non di fungere da mezzo per ostacolare la diffusione di contenuti sfavorevoli. Un simile impiego “difensivo” può essere letto come tentativo di riappropriazione della narrativa pubblica e di controllo economico sullo sfruttamento del segno, ma si colloca su un piano di dubbia solidità tecnico-giuridica e con un’efficacia pratica inevitabilmente limitata.


