La violenza domestica dal punto di vista giuridico

di Giacomo Fuscaldo

La violenza domestica rappresenta una delle più gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona. Dal punto di vista giuridico, essa non è soltanto un fatto privato o familiare, ma un fenomeno che incide su beni giuridici primari tutelati dall’ordinamento, quali la vita, l’integrità fisica e psichica, la libertà personale e la dignità umana.

Negli ultimi decenni, il diritto italiano ed europeo hanno progressivamente rafforzato gli strumenti di prevenzione, protezione e repressione,riconoscendo la natura strutturale del fenomeno.In ambito giuridico, la violenza domestica comprende una pluralità di condotte poste in essere all’interno di relazioni familiari o affettive: coniugi, conviventi,ex partner, parenti o persone legate da rapporti di cura o coabitazione.La violenza domestica non si limita alla violenza fisica, ma include la violenza psicologica (minacce, umiliazioni, controllo coercitivo), la violenza sessuale, la violenza economica (privazione di risorse finanziarie), nonché atti persecutorie comportamenti intimidatori.La definizione di violenza domestica è stata influenzata anche da strumenti internazionali come la Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia nel 2013,che riconosce la violenza contro le donne e la violenza domestica come violazioni dei diritti umani e forme di discriminazione.

Nel sistema penale italiano, la violenza domestica non costituisce un unicoreato autonomo (salvo specifiche aggravanti), ma si realizza attraverso diversefattispecie previste dal codice penale.Tra le principali troviamo: i maltrattamenti contro familiari e conviventi attraverso condotte abituali di sopraffazione nei confronti di familiari o conviventi (art. 572 c.p.), le lesioni personali (artt. 582 ss. c.p.), la violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), gli atti persecutori (stalking) (art. 612-bis c.p.).

Un importante intervento normativo è rappresentato dalla legge n. 69/2019,nota come Codice Rosso, che ha introdotto procedure accelerate per l’ascolto della vittima e l’adozione di misure cautelari tempestive, oltre ad aver previsto nuove fattispecie di reato (come il revenge porn e la deformazione dell’aspettomediante lesioni permanenti al viso).Il diritto processuale penale prevede strumenti specifici per la tutela immediata della vittima, tra questi: l’allontanamento dalla casa familiare (art.282-bis c.p.p.), il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.), l’applicazione del braccialetto elettronico per il controllo delle misure.In ambito civile, il giudice può emettere ordini di protezione contro gli abusi familiari (artt. 342-bis e 342-ter c.c.), disponendo l’allontanamento del responsabile e l’eventuale assegno di mantenimento.La tutela contro la violenza domestica trova fondamento nei principi della Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare negli articoli 2 (diritti inviolabili dell’uomo), 3 (uguaglianza), 13 (libertà personale) e 32 (diritto alla salute).A livello europeo, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più volte condannato gli Stati per omessa protezione delle vittime, affermando chel’inerzia delle autorità può integrare violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (diritto alla vita e divieto ditrattamenti inumani o degradanti).

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Conclusivamente si può affermare che dal punto di vista giuridico, la violenza domestica non è più considerata una questione privata, ma una violazione dei diritti fondamentali che richiede un intervento pubblico deciso e coordinato.

L ’evoluzione normativa, influenzata dal diritto internazionale e costituzionale,mostra un progressivo riconoscimento della centralità della vittima e della necessità di strumenti efficaci di protezione, pur restando essenziale un costante miglioramento dell’attuazione pratica delle norme.