Promessa di matrimonio: cosa dice il codice civile italiano

di Giacomo Fuscaldo

 

La promessa di matrimonio è un impegno di intenzione tra due persone di unirsi in matrimonio in futuro.

Pur non costituendo di per sé un contratto matrimoniale vincolante, può avere effetti pratici e giuridici, soprattutto in relazione a responsabilità civili e ad eventuali obblighi derivanti dal comportamento tra le parti.

La promessa di matrimonio, disciplinata dagli articoli 79-81 del codice civile, è una dichiarazione formale con cui due persone si impegnano reciprocamente a contrarre matrimonio in futuro.

Si tratta di un atto che può assumere forma scritta o orale, anche se solo in forma scritta produce effetti giuridici rilevanti.

L’articolo 79 c.c. stabilisce che la promessa di matrimonio non obbliga a contrarre matrimonio. In altre parole, anche se una persona ha promesso di sposare qualcuno, non è giuridicamente costretta a farlo. Questo principio si fonda sulla libertà personale: nessuno può essere costretto a contrarre matrimonio contro la propria volontà.

Tuttavia, la legge prevede alcune conseguenze se la promessa di matrimonio viene revocata senza giusto motivo.

Se il matrimonio non viene celebrato per decisione di una delle parti o per comune accordo, l’art. 80 c.c. prevede che ciascuna parte può chiedere la restituzione dei doni fatti in vista del matrimonio.

Questo vale sia per i regali fatti dal promittente all’altro, sia per quelli ricevuti da terzi. La domanda di restituzione deve essere proposta entro un anno dal giorno del rifiuto o della revoca della promessa.

Se la promessa è stata formalizzata per iscritto (o risultante da atti pubblici) e uno dei due promittenti rifiuta senza giusto motivo di celebrare il matrimonio, l’altra parte può chiedere un risarcimento dei danni patrimoniali subiti per essersi preparata al matrimonio (come spese per la cerimonia, acquisto casa, ecc.).

Leggi anche  Incontri protetti con il padre violento tra diritto alla bigenitorialità e tutela della minore: nota a Cass., sez. I civ., ord. 14 febbraio 2026, n.3290

Il risarcimento ai sensi dell’art. 81 del c.c. può essere dovuto anche dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell’altro.

Il risarcimento è limitato ai danni materiali. Non è previsto alcun risarcimento per il danno morale o affettivo, cioè per la delusione amorosa o la sofferenza emotiva.

Spesso si confonde la promessa di matrimonio con il fidanzamento. In realtà, il fidanzamento non ha rilevanza giuridica se non sfocia in una vera e propria promessa scritta.

La promessa ha un rilievo legale solo se formalizzata e solo per gli effetti previsti dagli articoli sopra menzionati.

La promessa di matrimonio, come si è detto, pur essendo un impegno serio tra due persone, non vincola legalmente al matrimonio, tuttavia, la legge tutela chi subisce un danno ingiusto a causa del rifiuto ingiustificato del promittente.

Per questo motivo, se si decide di fare una promessa di matrimonio formale, è bene esserne consapevoli anche dal punto di vista giuridico.

La promessa di matrimonio per come è stata disciplinata, bilancia il rispetto per la libertà personale con la tutela delle aspettative legittime e degli investimenti affettivi ed economici che possono derivare dalla promessa matrimoniale.

Tuttavia, il legislatore ha volutamente limitato le tutele a profili meramente patrimoniali, escludendo ogni forma di coazione al matrimonio o di risarcimento per danni morali o affettivi derivanti dal mancato adempimento della promessa.

In sintesi, la promessa di matrimonio ha una natura giuridica atipica, a metà tra l’atto giuridico e l’impegno morale, e la sua regolamentazione mira a tutelare la buona fede e l’affidamento senza compromettere la libertà individuale.